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Stipula e vidimazione contratti di locazione a canone concordato

 

 

Tel. 0735 652584

uppisbt@gmail.com 

U.P.P.I. (unione piccoli proprietari immobiliari)

stipula e vidimazione contratti a canone concordato

Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno

presso agenzia IMMOBILIARE GIROLAMI

  San Benedetto del Tronto (AP) - Via F. Turati n° 3

 link web: UPPI delegazione San Benedetto del Tronto

 

ASSISTENZA ED ATTESTAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE

A CANONE CONCORDATO decreto ministeriale 16/01/2017

(ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n° 431, articolo 2, comma 3)

per i seguenti Comuni:

San Benedetto del Tronto - Grottammare - Monteprandone

 

L'U.P.P.I. è il Sindacato maggiormente rappresentativo della Proprietà Immobiliare, ha sedi in tutta Italia e fra i suoi scopi, vi sono quelli di tutelare e rappresentare gli interessi economici e morali della proprietà edilizia, agraria e dell'istituto condominiale e di assistere i proprietari immobiliari in tutte le questioni di carattere sindacale, giuridico, sociale, amministrativo, tributario, fiscale, contrattualistico e tecnico. Le consulenze che si svolgono nell’ambito di materie riservate a professionisti abilitati sono svolte direttamente da detti professionisti. Le consulenze sono su appuntamento. Contattaci per scegliere il giorno e la fascia oraria preferita.

Presso l’agenzia immobiliare Girolami è possibile stipulare contratti di locazione a canone concordato (durata minina anni 3+2) transitori (durata minima 1 mese massima 18 mesi) e contratti per studenti universitari, con relativa vidimazione, tramite timbro e firma dell’associazione U.P.P.I. (unione piccoli proprietari immobiliari) obbligatoria come attestazione e calcolo del canone massimo di locazione. La vidimazione è condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, in quanto, in assenza di essa, non è possibile aderire alla cedolare secca del 10% e aliquote agevolate IMU.

Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale per la Condizione Abitativa - con nota del 6 febbraio 2018, n. 1380, ha affermato che “… per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali. Ne consegue l’obbligo per i contraenti, di acquisire l’attestazione in argomento anche per poter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate”.

        i vantaggi del contratto di locazione a canone concordato sono i seguenti:

  • Nel caso in cui si scelga di optare per il regime della cedolare secca, invece dell’Irpef sul 730, i proprietari con il contratto (3+2) pagano un aliquota unica al 10%, invece che al 21% come quella dei canoni liberi (4+4);
  • Gli affittuari pagano un prezzo minore, rispetto a quello che può definire il libero mercato;
  • Con il canone concordato, se si tratta di seconde case, alcuni Comuni possono decidere di fissare aliquote per l’IMU inferiori fino al 25%;
  • Per gli inquilini, con il contratto a canone concordato (3+2) sono stabilite delle detrazioni fiscali maggiori, rispetto al contratto a canone libero (4+4) sulla dichiarazione dei redditi;

 

Capire come funziona, quali sono i requisiti e cosa si intende per canone concordato è fondamentale per tutti i proprietari di immobili ma anche per chi cerca casa. Partiamo dal ricordare che ai contratti a canone concordato si applica, in specifici casi, la cedolare secca del 10%, il regime di tassazione sostitutivo Irpef che, per le altre tipologie di locazioni, è pari al 21% oltre alle agevolazioni fiscali che riguardano anche l’IMU e la TASI.

Contratto a canone concordato, requisiti e come funziona: L’articolo 2 comma 3 della Legge 431/1998 stabilisce che, in alternativa ai contratti d’affitto tradizionali, a libero mercato (4+4), quelli a canone concordato prevedono che il costo della locazione sia fissato secondo quanto previsto dagli accordi locali delle organizzazioni della proprietà edilizia e delle organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Tra i requisiti previsti c’è anche la durata: i contratti a canone concordato prevedono la formula minima di anni 3+2 e a seguito della proroga biennale, le parti possono concordare il rinnovo a nuove condizioni della locazione ovvero la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. n mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni per un ulteriore biennio.

Cosa significa canone concordato: Il proprietario dell’immobile non potrà scegliere liberamente il prezzo dell’affitto, ma dovrà fissarlo tenendo in considerazione un range specifico, fissato dall’accordo territoriale di riferimento per il proprio Comune. Il calcolo effettuato, che dovrà tenere in considerazione il totale della superficie calpestabile dell’immobile, così come altri elementi accessori dovrà essere confermato da una delle associazioni rappresentative di categoria. Per i contratti d’affitto non assistiti dalle associazioni rappresentative di categoria, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che ai fini di beneficiare della agevolazioni fiscali previste, sarà necessario richiedere alle organizzazione firmatarie degli accordi territoriali il rilascio di un’apposita attestazione. Tale documento serve per certificare che il contenuto del contratto è conforme a quanto previsto dall’accordo territoriale e che quindi rispetta i requisiti previsti per l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste.

Agevolazioni fiscali, dalla cedolare secca alla riduzione IMU e TASI: Sono le agevolazioni fiscali a rendere particolarmente vantaggiosi i contratti d’affitto a canone concordato. Per questa tipologia di contratti, è possibile optare per la tassazione mediante applicazione della cedolare secca del 10%, che sostituisce Irpef, addizionali, imposta di bollo o di registro. Le agevolazioni ai fini delle imposte dirette si applicano anche in caso di scelta di permanenza nel regime Irpef. In tal caso, la base imponibile per il calcolo delle imposte è ridotta del 30%. Per quel che riguarda IMU e TASI prevede la riduzione della base imponibile per il calcolo del 25%;

Cedolare secca del 10% sui contratti a canone concordato i requisiti: È il caso di approfondire ulteriormente circa i requisiti per l’esercizio dell’opzione di tassazione con cedolare secca al 10%. L’importante agevolazione fiscale si applica nel rispetto dei seguenti requisiti generali:

  • sia il locatore che il conduttore devono essere persone fisiche e la locazione deve avere ad oggetto immobili al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni (categorie catastali gruppo A - esclusa A10)
  • l’applicazione della cedolare secca deve essere comunicata in sede di registrazione del contratto;

 

Agevolazioni fiscali anche per gli inquilini:

Il contratto a canone concordato (3+2) si presenta particolarmente vantaggioso anche per gli inquilini che oltre a poter contare su un costo relativo alla locazione a prezzi calmierati, possono accedere alla detrazione fiscale:

 

Tipologia

Reddito complessivo fino a 15.493,71 euro

Reddito complessivo tra 15.493,71 euro e 30.987,41

Oltre 30.987,41 euro

1

Locazione ordinaria (4+4)

300 euro

150 euro

/

2

Locazione (3+2)

495,80 euro

247,90 euro

/

 

Per beneficiare delle detrazioni è necessario conservare il contratto di locazione registrato - stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 della Legge n. 431/98 - vidimato dall'associazione e allegato il calcolo del canone concordato.